L’Ordine degli Architetti è stato istituito con la Legge N°1395 del 24 Giugno 1923 e successivo Regolamento di esecuzione, promulgato con il R.D. N°2537 del 23 Ottobre 1925. Oltre al compito di redarre e aggiornare l’Albo degli architetti iscritti alla propria sede provinciale, l’Ordine è tenuto a vigilare sulla correttezza dell’esercizio professionale, in linea con i principi deontologici, a fornire pareri alla Pubblica Amministrazione nelle materie di propria competenza e in generale ad adottare tutte quelle misure che garantiscano la qualità professionale.
L’Ordine è dunque un’Istituzione dello Stato, è investito per legge del ruolo di Magistratura e come tale tutela e promuove la professione ed il ruolo dell’Architetto nella società e non è dunque, come spesso si pensa, un avvocato di parte a favore degli interessi del singolo professionista. L’Ordine non legittima né avalla ciò che vada contro i principi della professione e contro gli interessi della collettività: anzi, è chiamato, per istituto, a combatterli.
Per tale motivo, come previsto dalle normative deontologiche che regolano la professione, non è ammissibile che un iscritto ignori le deliberazioni e le richieste che gli vengono espresse dall’Ordine (Artt. 1, 42, 43, 44, 45, 47), e non è ammissibile che un iscritto crei nei confronti dei colleghi situazioni di concorrenza sleale sia a carattere personale, sia non adottando il medesimo comportamento nei confronti di uno o dell’altro (Artt. 8, 10, 16, 27, 33, 34, 36, 37, 38).
Per poter svolgere la libera professione di architetto, il laureato in Architettura deve superare l’Esame di Stato ed iscriversi all’Ordine. L’Ordine può avere tra i propri iscritti sia professionisti liberi che svolgono autonomamente la professione, sia professionisti che sono dipendenti pubblici.
L’iscrizione all’Albo non va però intesa come semplice atto burocratico che, con l’assegnazione del timbro, consente di esercitare la professione avendo conseguito una laurea ed un’abilitazione professionale; va piuttosto intesa come atto consapevole, che permette, nell’interesse di tutti, di svolgere un ruolo di riconosciuta autorità all’interno della società. L’Ordine, nel ricevere le domande di iscrizione si limita ad accertare che il richiedente sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e procede all’iscrizione come atto dovuto e non discrezionale. Non può essere iscritto all’Albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, ovvero sia incorso in una pena superiore ai tre anni di reclusione, o a quella dell’interdizione dell’esercizio della professione.