L’aggiornamento e sviluppo professionale continuo per architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori è un obbligo per tutti gli iscritti. Il rispetto di tale obbligo decorre dal 1 gennaio 2014 , e prevede il raggiungimento di un numero di Crediti Formativi Professionali minimo , ripartito su base annuale e triennale, differenziato per il primo triennio di vigenza 1°gennaio 2014 – 31dicembre 2016 rispetto ai successivi trienni di riferimento . Per i neo-iscritti, l’obbligo decorre dal 1°gennaio dell’anno successivo a quello di prima iscrizione.
La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.
L’aggiornamento si basa su ogni attività formativa che migliora le competenze professionali e le abilità personali necessarie per lo sviluppo della società, dell’architettura e dell’ambiente.
L’iscritto all’Albo sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto del Regolamento e delle Linee guida emanate dal Consiglio Nazionale, le attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo da svolgere ai fini dell’assolvimento dell’obbligo e per curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.
In base ai contenuti del testo normativo, le attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo devono perseguire i seguenti obiettivi, di cui all’art. 1 co. 4 del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo:
a) proteggere l’interesse collettivo salvaguardando le aspettative della committenza;
b) migliorare e perfezionare la competenza tecnica e professionale individuale;
c) accrescere lo studio e l’approfondimento culturale e tecnico-scientifico individuale, quali presupposti per un esercizio professionale di qualità;
d) promuovere il più ampio accesso di tutti gli Iscritti alle attività di aggiornamento e sviluppo professionale attraverso l’adozione di politiche tese al contenimento dei costi.
Gli iscritti, inoltre , sono tenuti alla registrazione presso l’Ordine Territoriale di appartenenza della propria attività formativa , oltre che alla conservazione della documentazione che ne attesti l’entità e l’effettivo svolgimento.
L’aggiornamento e sviluppo professionale continuo si realizza, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 137/2012 e dell’art. 5 del Regolamento, mediante le attività formative, anche se svolte all’estero, quali:
a) la partecipazione ai corsi di formazione, anche tramite formazione a distanza on-line;
b) la partecipazione a master, dottorati, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze,workshop e attività di aggiornamento e corsi abilitanti;
c) altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC e/o dagli Ordini Territoriali.
Si rimanda all’allegato Schema Informativo per avere un quadro generale e sintetico dei contenuti normativi e degli obblighi previsti per tutti gli Iscritti all’Albo dell’Ordine professionale degli Architetti,Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, mentre si rinvia alla lettura delle normative di riferimento per ogni ulteriore delucidazione.